IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa da: E.N.P.A.L.S. - Ente nazionale per l'assistenza e previdenza dei lavoratori dello spettacolo, in persona del commissario straordinario pro-tempre, on. Roberto Romei, corrente in Roma, viale Regina Margherita, 206, rappresentato e difeso dal dott. Agela Raimondo e dall'avvocato Giandomenico Negretti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il dott. proc. Andrea Ostini, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123, appellante, contro i signori: Salomone Carlo, Lano Maria Maddalena, Baccaro Maria, Masuelli Carla, Montarolo Silvio, Sicurano Nanni, De Ruvo Salvatore, Gazzera Giovanni, Cotto Luciano, Carmeli Ida, Scarpa Raffaele, Ducco Pietro, Lovera Anna, Filippi Francesco, Pastorelli Aldo, Voltolina Renato, Gavosto Sergio, Romano Emanuele, Stella Bianca, Tona Giuseppina, Ronco Emma, Rubino Anna, Evangelista Ariodante, Fiorina Rosa, Marazzi Luciano, Maggi Giuseppina, Ghilardini Metella, Cavallo Ines, Jordaney Odilla, Danesin Arturino, Novelli Renato, Lamberti Maddalena, Tealdi Giovannina, Vichi Ivo, Bono Elda, Azzolino Leonardo, Diamante Liliana, Vergeat Vera, Pellecchia Giovanni, Gallo Modesta, Cigala Umberto, Torti Luigina, Perillo Michele, Asselle Luciana, Mantovani Giulia, Seminara Luciano, Cagliero Ida, De Nucci Assunta, Bellardo Edina, Granero Margherita, Varca Edmondo, Monetti Giorgina, Scarpa Luciana, Manuzzi Luigi, Beone Dario, Buratti Laura, Robazza Angela, Bovetti Alessandra, Mecca Giuseppe, Cassinasco Mario, Morello Anna, Baroni Francesco, Argentieri Maria, Giorsa Carla, Bounos Irene, Borghi Aldo, Vecchi Vittorio, Defrassi Mario, Barral Ines, Messe Amedeo, Berrino Virginia, Nicolo' Maria, Gili Margherita, Lombardi Marco, Fontana Maria, Vitale Giacomo, Guglielmino Armida, Carignano Paolo, Barlati Angelo, Pastorino Gabriele, Carignano Piera, Francone Silvio, Reineri Santina, Gemignani Giovanni, Pareti Ettore, Cortellazzi Giuseppe, Lumello Emilia, Montrucchio Olivia, Mordiglia Antonietta, Caracciolo Iolanda, Biava Laura, Chiatto Raffaele, Siviero Giovanni, Garofani Cecchina, Bazzano Luigina, Guidazio Emilia, Biselli Otello, Girardi Graziella, Borla Giacomo, Farello Angela, Volpe Bruna, Ariotto Sergio, Matti Luciano, Bianchi Maria Giulia, Bertacca Lucina, Speranza Grazia, Carboncini Antonio, Alessio Riccardo, Canonica Angiolina, Crotta Adriano, Gugliardi Giovanni, Prat Maria Luisa, Goria Violetta, Masi Giuseppe, Nicolo' Francesco, Pasquali Mattutina, Rossi Margherita, Ferracin Giovanni, Garrone Catterina, Pautassi Giovanni, Desana Dante, Tuninetti Giovanni, Trapocin Giorgio, Cotto Giuliano, Bina Armanda, Bitonti Maria, Gaidano Pierina, Passuello Ottorina, Lardori Emilia, Patrucco Ada, Garbiglia Michele, Levo Alfredo, Gravero Giovanni, Arduino Agostino, Cassinasco Luigia, Dei Cas Renzo, Votterro Wanda, Cossalter Sergio, Nicastro Maria Concetta, Gerbino Giuseppina, Ellena Giuseppe, Ansalone Tommaso, rappresentati e difesi per delega in calce del ricorso introduttivo di primo grado, valida anche per la fase d'appello, dall'avv. Michele Jacoviello e dal dott. proc. Michele Jacoviello, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Torino, via Mercantini n. 6, appellati. Osserva il collegio che la questione, costituente in thema decidendum dell'appello, dell'identificazione della norma applicabile ai pensionati dell'E.N.P.A.L.S. in ordine ai miglioramenti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, fra quella dettata dall'art. 5 (che attribuisce degli aumenti decorrenti dal 1º gennaio 1985 alle pensioni non integrate al minimo a carico dell'a.g.o. per l'i.v.s. dei lavoratori dipendenti) oppure quella dell'art. 10 (che prevede la rivalutazione, con separati provvedimenti, entro il 30 giugno 1985, delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipedenti), delibata nei termini consentiti dalla valutazione della costituzionalita' o meno delle disposizioni vigeti in tale materia, non sembra poter fare astrazione dal rilievo assorbente del fatto che, per espressa previsione normativa (art. 2, secondo comma, del d.lgs. del C.p.S 16 luglio 1947, n. 708, richiamato dall'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420), l'iscrizione all'E.N.P.A.L.S. e' sostitutiva a tutti gli effetti dell'a.g.o. per l'i.v.s. di cui al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, ponendosi quindi in alternativa al regime generale, attraverso lo schema "disciplina generale-deroga" impiegato in questi casi dal legislatore (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 158, in giust. civ. 1987, I, in particolare a pag. 504 e segg., punti 2 e 3 nonche' Cass. 19 giugno 1987, 5399); sicche' il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, accogliendo le difese dei pensionati, alle norme che disciplinano l'a.g.o. per l'i.v.s. di cui al r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni (menzionate dallo stesso art. 1 del citato d.P.R. n. 1420/1971), non appare pertinente, dal momento che per costante giurisprudenza vengono in considerazione a questi fini le norme di disciplina sistematica di un istituto di base del sistema assicurativo generale (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 158, citato in giust. civ. 1987, I, 504, punto 1) che non trovino corrispondenza esplicita nella normativa particolare del settore previdenziale dello spettacolo. Cio' posto, non vi e' spazio alcuno per individuare un possibile ventaglio di interpretazioni equipollenti, tra cui scegliere, come l'unica scevra da dubbi di incostituzionalita', quella fatta propria dalla senteza appellata (le cui ulteriori argomentazioni non possono ritenersi condivisibili, per motivi che non e' questa la sede opportuna per esplicitare), prospettandosi invece, come la sola corretta, l'interpretazione che presuppone l'assoggettamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. delle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 140/1985, e cioe' l'adozione per i miglioramenti previsti di separati provvedimenti (da emanarsi, sentite le categorie interessate, tenendo conto dei criteri previsti in materia dalla specifica normativa della gestione), con accollo degli oneri relativi all'ente previdenziale ed alle categorie interessate. Il dubbio di costituzionalita', che appare rilevante e non manifestamente infondato, della normativa in questione, si pone quindi non nella differenziazione stabilita fra i pensionati dell'I.N.P.S. e quelli dell'E.N.P.A.L.S. che deriva necessariamente dalla diversita' della disciplina in tema di contribuzione e liquidazione delle prestazioni (infatti per i lavoratori dello spettacolo sia le aliquote contributive che gli oneri delle pensioni sono rapportati alle corrispondenti misure previste per l'I.N.P.S. solo come estremi insuperabili, entro i quali vi e' un'ampia possibilita' di oscillazione: cfr. l'art. 2, ultimo comma, e l'art. 12, del citato d.P.R. n. 1420/1971), in conseguenza delle caratteristiche specifiche del lavoro prestato (che comportano trattamenti del tutto particolari per talune categorie: v. gli artt. 5 e 9 del d.P.R. citato), bensi' nella constatazione che, avendo il legislatore stabilito con una norma (e non con una semplice dichiarazione di intenti) la rivalutazione entro il 30 giugno 1985 delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 1982 erogate, fra gli altri enti, anche dall'E.N.P.A.L.S., nell'ambito di una manovra di perequazione della generalita' dei trattamenti pensionistici (v. la coeva legge 17 aprile 1985, n. 141, per i dipendenti pubblici), tale disposizione non ha trovato realizzazione ne' nel momento in cui interveniva una regolamentazione intesa ad attuare proprio la previsione dell'art. 10 della legge n. 140/1985 (tramite il d.-l. 31 luglio 1987, n. 317, convertita in legge 3 ottobre 1987, n. 398, art. 7 e segg.), ne' successivamente. Come proprio la Corte costituzionale ha autorevolmente insegnato (cfr. la fondamentale sentenza 7 luglio 1986, n. 173), dagli artt. 36 e 38 della Costituzione deriva una particolare protezione del lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione, deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro ed assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, con la puntualizzazione che la proporzionalita' e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Per l'attuazione dei surrichiamati principi la Corte ha riconosciuto al legislatore una sfera di discrezionalita' nel realizzare gradualmente tali precetti. La scelta relativa al tempo ed alle modalita' di attuazione compete al legislatore, che ha il potere di fissare discrezionalmente, ma entro i confini della ragionevolezza, le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie, rapportandoli al concreto momento storico ed economico. In particolare, la Corte con tale pronuncia ha escluso la fondatezza delle prospettate censure di incostituzionalita' sulla considerazione del carattere contingente e temporaneo (non oltre alcuni anni) delle discipline piu' restrittive che avevano penalizzato alcune categorie di pensionati. Tali affermazioni sono state ribadite nell'ordinanza 6-16 marzo 1989, n. 120, in cui la Corte ha richiamato la discrezionalita' del legislatore, ripetendo che gli interveti per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. E' alla luce di questi rilievi, sicuramente condivisibili, che sembra potersi fondatamente dubitare della legittimita' costituzionale (per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) dei citati artt. 7 e segg. del d.-l. n. 317/1987, convertita in legge n. 398/1987, laddove introducono una disparita' di trattamento apparentemente ingiustificata a danno dei pensionati dell'E.N.P.A.L.S. negando loro un qualsiasi miglioramento (concesso con ampio arco di previsione degli importi e delle decorrenze agli altri titolari di pensioni ivi considerati, che vanno dalla pura e semplice estensione dei benefici dell'art. 5 della legge n. 140/1985 a regimi diversi e particolari), che siano dal 1985 era stato programmato entro breve termine, dovendosi ritenere che il legislatore, nell'emanare tali disposizioni mai abrogate, ha disciplinato la propria discrezionalita' con l'indicazione d'un termine ragionevole prefissato ed adottato per assicurare con l'opportuna gradualita' ai pensionati non destinatari di agevolazioni immediate la proporzionalita' e l'adeguatezza del loro trattamento di quiescenza, in modo da ben inserire tale intervento nel contesto socioeconomico, apprezzato come favorevole alla realizzazione delle giuste aspirazioni dei pensionati, laddove il mantenimento per una durata notevole (un quinquennio) della sperequazione a danno dei pensionati dell'E.N.P.A.L.S. appare ormai assurdo ed intollerabile, com'e' stato recepito sia in sede parlamentare che sul piano amministrativo (secondo le allegazioni delle parti in proposito).